Statuto

Statuto

Amica Terra Onlus

 

ART. 1

Denominazione e sede

 

  1. Nello spirito della Costituzione Italiana e nel rispetto del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore), del Codice civile e della normativa in materia, l’associazione AMICA TERRA già iscritta all’anagrafe unica Onlus e al Registro Regionale APS con codice PS/TV0205, diventa un Ente del Terzo Settore denominato “Amica Terra Associazione di Promozione Sociale”. Essa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ambientalista, libertaria, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro (di seguito indicata semplicemente come Associazione).

Fino a che l’associazione risulta iscritta all’Anagrafe delle Onlus, essa assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo l’acronimo Onlus viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, in conformità al Decreto Legislativo n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e delle relative norme di attuazione, l’acronimo APS sarà inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico fintanto che l’associazione sarà iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

 

  1. L’Associazione ha sede legale in Gaiarine (TV), Piazza Vittorio Emanuele II, n. 17.

 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni ed integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

 

ART. 2

Finalità e attività

 

  1. Ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore), l’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

  1. L’Associazione persegue finalità di promozione e solidarietà sociale, in particolare gli scopi dell’Associazione sono: la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, la tutela della salute pubblica, il riequilibrio del rapporto uomo-natura, la promozione di un’economia ecologica basata sull’utilizzo razionale e non dissipativo delle risorse naturali, la promozione di un mutamento sociale e culturale orientato in senso ecologico.

 

  1. Le attività di interesse generale che l’Associazione intende svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, secondo la lettera dell’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore), sono:

lettera e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lettera h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera j): radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera s): agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.”

 

  1. Le attività di interesse generale dell’Associazione potranno essere svolte mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:
  2. a) azioni dirette e concrete di difesa del territorio locale e della salute pubblica, di tutela dei diritti civili e dei diritti degli animali;
  3. b) organizzazione di iniziative culturali, artistiche e di educazione ambientale;
  4. c) organizzazione di corsi, convegni, seminari, dibattiti ed escursioni per introdurre o approfondire tematiche scientifico ambientali;
  5. d) produzione di materiale informativo e organizzazione di campagne di informazione;
  6. e) attività di silvicoltura, recupero di ambiti naturali compromessi, restauro conservativo di parchi e giardini storici, rinaturalizzazioni ambientali;
  7. f) inserimento paesaggistico-ambientale di infrastrutture, realizzazione di spazi verdi urbani pubblici e privati;
  8. g) analisi paesaggistiche e territoriali;
  9. h) pianificazione ecologica del territorio;

 

  1. Fino a che l’Associazione sarà iscritta all’Anagrafe Unica delle ONLUS è fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate nel previgente statuto entro i limiti e nel rispetto della lettera a) dell’art. 10 del Decreto Legislativo 460/97. L’associazione potrà svolgere anche le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore), attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Comitato.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall’art. 10 del Decreto Legislativo 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

  1. L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

 

  1. L’Associazione opera prevalentemente in Veneto e Friuli Venezia Giulia, in particolare nell’ambito dei territori a ridosso del corso del fiume Livenza.

 

  1. Tutte le azioni e le iniziative dell’Associazione sono ispirate ai principi di libertà, uguaglianza, democrazia, trasparenza e non violenza.

 

ART. 3

Ammissione

 

  1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

 

  1. L’ammissione ha effetto immediato a decorrere dal versamento della quota associativa annuale. La quota associativa annuale è determinata dall’Assemblea degli associati. In caso di nuova iscrizione, l’ammissione ha effetto dopo 30 giorni dalla l’accettazione della richiesta da parte dell’organo competente.

La quota associativa è intrasmissibile non rimborsabile e non rivalutabile. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Comitato. In caso di rigetto della domanda, la decisione è comunicata all’interessato entro 60 giorni, motivandola.

L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Il richiedente deve specificare le proprie complete generalità nella domanda di ammissione, impegnandosi a versare la quota associativa.

 

  1. L’ammissione di un nuovo associato può essere sospesa motivatamente dal Comitato. Sulla questione si pronuncia in seguito l’Assemblea a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

La deliberazione di ammissione o rigetto è comunicata all’interessato entro 30 giorni e annotata nel libro degli associati.

 

  1. Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per recesso, non avvenuto versamento della quota associativa annuale o esclusione se l’associato contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, in seguito a motivata deliberazione votata (con voto segreto) dall’Assemblea a maggioranza dei 2/3 dei presenti, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

 

ART. 4

Diritti e doveri degli associati

 

  1. Gli associati dell’associazione hanno il diritto di:

– eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

– essere informati sulle attività dell’associazione;

– votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;

– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario

– esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite all’art. 21 del presente Statuto;

– denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

 

  1. Gli associati dell’associazione hanno il dovere di versare la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

 

ART. 5

Volontario e attività di volontariato

 

  1. L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

 

ART. 6

Recesso ed esclusione dell’associato

 

  1. L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea.

 

  1. L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto palese e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

 

ART. 7

Organi dell’Associazione

 

  1. Gli organi dell’associazione sono:

– L’Assemblea degli associati;

– Il Comitato;

– Il Coordinatore

– Organo di Controllo (eventuale)

– Organo di Revisione Legale dei Conti (eventuale)

All’interno del Comitato sono previste le seguenti cariche che verranno elette dall’Assemblea:

– Il Vice-Coordinatore Segretario;

– Il Tesoriere;

 

  1. Tutte le cariche sociali sono assunte e svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Esclusa l’Assemblea degli associati, gli organi sono elettivi, della durata di due anni, e sono determinati nel corso dell’Assemblea degli associati in seduta ordinaria.

 

ART. 8

L’Assemblea degli associati

 

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati.

L’Assemblea è convocata dal Coordinatore oppure su richiesta di 1/10 degli associati ed è presieduta da un presidente nominato di volta in volta, prima dell’inizio dei lavori, tra gli associati presenti, fatta esclusione per il Coordinatore e il Tesoriere.

La comunicazione scritta della convocazione dell’Assemblea deve pervenire a tutti gli associati almeno 10 giorni prima della riunione. La convocazione può essere effettuata per motivi urgenti e straordinari con preavviso anche telefonico di 48 ore.

Essa deve contenere la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

 

  1. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatti salvi i casi diversi espressamente indicati.

 

ART. 9

Competenze dell’Assemblea degli Associati

 

  1. L’Assemblea:

– determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;

– approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;

– nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

  e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

– delibera sull’esclusione degli associati;

– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’eventuale regolamento interno;

– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Vice-Coordinatore Segretario e sottoscritto dal Coordinatore.

 

Art. 10

Validità delle Assemblee

 

  1. Le riunioni dell’Assemblea sono aperte e pubbliche salvo diverse disposizioni dell’Assemblea stessa. Ogni associato ha diritto a un solo voto. Non è ammessa delega.

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno a 24 ore di distanza qualunque sia il numero dei presenti. Non è ammessa la delega.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne le delibere che riguardano le persone.

L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

 

ART. 11

Il Comitato

 

  1. Il Comitato è composto dal Coordinatore, il Vice-Coordinatore Segretario e il Tesoriere, eletti contestualmente dall’Assemblea tra i propri componenti.

Il Comitato è validamente costituito quando sono presenti (anche in teleconferenza, purché si possa verificare l’identità dei partecipanti e siano rispettati i criteri di trasparenza, simultaneità e democraticità) tutti i tre componenti e delibera all’unanimità.

Il Comitato dura in carica per due anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Comitato compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra le altre competenze:

– amministra l’associazione;

– attua le deliberazioni dell’assemblea;

– predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

– predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

– stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

– ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Coordinatore per motivi di necessità e di urgenza;

– cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

– è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore

– disciplina le modalità di ammissione degli associati;

– può sospendere l’ammissione di nuovi associati, rinviando la decisione in merito all’Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Comitato è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Si applica l’articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice Civile.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

 

ART. 12

Il Coordinatore

 

  1. Il Coordinatore, eletto a maggioranza assoluta dall’Assemblea degli associati, è il rappresentante legale dell’Associazione e ha la firma sociale; convoca l’Assemblea e presiede il Comitato stabilendone l’ordine dei lavori e dà attuazione alle decisioni prese.

Il Coordinatore cura i rapporti con i cittadini, con gli enti pubblici e privati, con le altre associazioni, con la stampa e con eventuali consulenti; può delegare le sue funzioni, con parere favorevole del Comitato, per quel che riguarda un settore, una vertenza od un’iniziativa specifica, fatta esclusione per la rappresentanza legale e la firma sociale dell’Associazione.

Il Coordinatore, per motivi di necessità e di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Comitato che saranno in seguito ratificati dal Comitato stesso.

 

 

 

 

ART. 13

Il Vice-Coordinatore Segretario;

 

  1. Il Vice-Coordinatore Segretario, eletto a maggioranza assoluta dall’Assemblea dei soci, coordina la tenuta dei libri sociali, provvede al disbrigo della corrispondenza, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali dell’Associazione, coadiuva il Coordinatore e il Tesoriere nell’esercizio delle loro funzioni.

 

  1. Il Vice-Coordinatore Segretario sostituisce il Coordinatore, in caso di assenza o impedimento.

In caso di cessazione anticipata del Coordinatore, il Vice-Coordinatore Segretario diviene il legale rappresentante dell’Associazione fino all’elezione del nuovo Coordinatore.

 

ART. 14

Il Tesoriere

 

  1. Il Tesoriere, eletto a maggioranza assoluta dall’Assemblea dei soci, gestisce il patrimonio dell’Associazione, predispone gli schemi di bilancio, provvede alla regolare tenuta della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, è responsabile della cassa dell’Associazione provvedendo alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato.

 

ART. 15

Organo di controllo e Organo di Revisione Legale dei Conti (eventuali)

 

  1. L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L’organo di controllo:

– vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

  funzionamento;

– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

– attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

  1. L’Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

 

 

 

ART. 16

Risorse economiche e Beni

 

  1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

– quote associative;

– contributi pubblici e privati;

– donazioni e lasciti testamentari;

– rendite patrimoniali

– attività di raccolta fondi;

– rimborsi da convenzioni;

– ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Decreto Legislativo 117/2017, l’Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla Legge 383/2000.

 

  1. I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

 

ART. 17

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

 

  1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore), nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

 

ART. 18

Bilancio

 

  1. Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Comitato e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

 

 

 

 

 

ART. 19

Bilancio sociale

 

  1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore), l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

 

 

ART. 20

Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

 

  1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

 

ART. 21

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

 

  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

 

ART. 22

Libri sociali

 

  1. L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  2. a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Comitato;
  3. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato;
  4. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato;
  5. d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Comitato.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Comitato.

 

ART. 23

Convenzioni

 

  1. Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore). sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

 

ART. 24

Personale retribuito

 

  1. L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

 

ART. 25

Responsabilità dell’associazione

 

  1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

 

ART. 26

Assicurazione dell’Associazione

 

  1. L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

 

ART. 27

Devoluzione del patrimonio

 

  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

 

ART. 28

Norma transitoria

 

  1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo a opera dell’art. 5-sexies del Decreto Legge n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al RUNTS.

Le disposizioni contenute nel presente statuto incompatibili con la qualifica di onlus acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al RUNTS.

Finché l’associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all’Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

  • svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  • di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L’associazione ha inoltre l’obbligo di: 

  • impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
  • di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 29

Disposizioni finali

 

  1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

 

 

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